TESTO
del disegno di legge n. 1638
TESTO
della Commissione

Art. 12.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Art. 22.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

 

          a) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

      «Art. 132. - (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati; per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

       2. Decorsi i termini di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
       3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale,

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 ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante.
 

      4. Il trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 267-bis del codice di procedura penale è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 del presente codice, volti anche a:

 

          a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B;

 

          b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorsi i termini di cui al comma 1;

 

          c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorsi i termini di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

 

          d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2»;

          a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

          b) identico:

      «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila

      «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, in uno o più giornali, dell'ordinanza che accerta l'illecito. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate nell'ordinanza, a spese dei responsabili della violazione.


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euro. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.       2. Il Consiglio nazionale e il competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o concernenti minori o è reiterata o se, comunque, è di particolare gravità»;       3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

          b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;

          c) identica;

          c) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

          d) identica.

 

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281).
 

      1. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 1, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'ar


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 ticolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale»;
 

          b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;

 

          c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.